LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 18-01-1986
REGIONE PUGLIA

" Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia
di riabilitazione, di cui all' art. 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Abrogazione dell' art. 34 della legge
regionale 20/ 7/ 84, n. 36".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 12
del 24 gennaio 1986

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

ARTICOLO 2

 (Obiettivi)
 1.  Per il perseguimento delle finalità 
di cui alla presente legge, la
Regione:
  a) assicura i servizi di prevenzione
e cura territoriali e ospedalieri, capaci
di evitare la istituzionalizzazione dell' assistenza;
  b) garantisce l' inserimento dei soggetti
in difficoltà  psicofisica nella
scuola di ogni ordine e grado;
  c) favorisce il mantenimento e promuove
il reinserimento dei soggetti
in difficoltà  nel proprio ambiente
familiare e sociale;
  d) tutela il diritto al lavoro dei
cittadini portatori di handicaps anche
attraverso interventi integrativi
rispetto all' attuale normativa sul
collocamento obbligatorio delle categorie
protette;
  e) favorisce la partecipazione dei
cittadini disabili ai corsi ordinari
di formazione professionale;
  f) si adopera per l' eliminazione delle
barriere architettoniche che ostacolano
la partecipazione alla vita
sociale dei portatori di handicaps;
  g) promuove la informazione della popolazione
sulle cause che provocano
handicaps e sulle possibilità  di
prevenzione in fase preconcezionale
e nelle varie fasi di sviluppo della
vita, sulle problematiche dei
portatori di handicaps e delle loro famiglie;
  h) assicura la formazione e l' aggiornamento
degli operatori.

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