LEGGE REGIONALE N. 2 DEL
18-01-1986
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 2 (Obiettivi) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione: a) assicura i servizi di prevenzione e cura territoriali e ospedalieri, capaci di evitare la istituzionalizzazione dell' assistenza; b) garantisce l' inserimento dei soggetti in difficoltà psicofisica nella scuola di ogni ordine e grado; c) favorisce il mantenimento e promuove il reinserimento dei soggetti in difficoltà nel proprio ambiente familiare e sociale; d) tutela il diritto al lavoro dei cittadini portatori di handicaps anche attraverso interventi integrativi rispetto all' attuale normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette; e) favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale; f) si adopera per l' eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicaps; g) promuove la informazione della popolazione sulle cause che provocano handicaps e sulle possibilità di prevenzione in fase preconcezionale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, sulle problematiche dei portatori di handicaps e delle loro famiglie; h) assicura la formazione e l' aggiornamento degli operatori. |
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